REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “B”

 

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Perozziello Presidente dott. Marianna Galioto Giudice dott. Maria Antonietta Ricci Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12551/2016 R.G. promossa da: GIANCARLA CIPOLLETTI (C.F. CPLGCR65H68F448V), con il patrocinio dell’avv. ROMANO ANTONIO e dell’avv. ROMANO MICHELE GIUSEPPE (RMNMHL52E07L965Q) VIA DEI MARTIRI, 3 20017 RHO; elettivamente domiciliato in VIA DEI MARTIRI, 3 20017 RHO presso il difensore avv. ROMANO ANTONIO PARTE ATTRICE contro GIAMPIETRO VINCENZO CONGIUSTA (C.F. CNGGPT60L24A010Q) PARTE CONVENUTA – CONTUMACE CONCLUSIONI per l’attrice GIANCARLA CIPOLLETTI Voglia il Tribunale adito, in composizione collegiale, contrariis reiectis così disporre: – dichiarare l’intervenuta risoluzione del contratto di compravendita delle quote della Società Fase Uno srl intervenuta tra la Sig.a Cipolletti ed il Sig. Congiusta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc; – in subordine risolvere il contratto di compravendita delle quote della Società Fase Uno srl intervenuta tra la Sig.a Cipolletti ed il Sig. Congiusta per inadempimento del Sig. Congiusta per non aver corrisposto, nei termini e con le modalità convenute nella scrittura del 7/7/11, la somma dovuta, dichiarando conseguentemente che le quote della Società Fase Uno per nominali € 6.760,00= sono di esclusiva proprietà della Sig.a Cipolletti – in ogni caso condannare il Sig. Congiusta alla restituzione delle quote della Società Fase Uno per nominali € 6.760,00= Condannare il Sig. Congiusta al pagamento dei compensi e delle spese del procedimento GIAMPIETRO VINCENZO CONGIUSTA contumace In fatto e in diritto Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cbeea – Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d9993a832c03468781b Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407 Sentenza n. 10379/2017 pubbl. il 17/10/2017 RG n. 12551/2016 http://bit.ly/2iE3qbF GIANCARLA CIPOLLETTI (C.F. CPLGCR65H68F448V), con il patrocinio dell’avv. ROMANO ANTONIO e dell’avv. ROMANO MICHELE GIUSEPPE (RMNMHL52E07L965Q) VIA DEI MARTIRI, 3 20017 RHO; elettivamente domiciliato in VIA DEI MARTIRI, 3 20017 RHO presso il difensore avv. ROMANO ANTONIO GIANCARLA CIPOLLETTI Cipolletti Cipolletti Cipolletti GIAMPIETRO VINCENZO CONGIUSTA (C.F. CNGGPT60L24A010Q) Congiusta Congiusta Congiusta Congiusta Congiusta GIAMPIETRO VINCENZO CONGIUSTA pagina 2 di 4 L’attrice ha esposto in fatto: – di essere stata socio unico della società Fase Uno s.r.l. con capitale sociale di 10.400 euro; – di avere ceduto a Giampietro Vincenzo CONGIUSTA una quota di partecipazione in detta società pari a nominali 6.760,00 euro, come da scrittura privata autenticata in data 7 luglio 2011 (doc. 1); – che al momento della firma era versato un acconto di 35.500 euro; – che la restante parte del prezzo doveva essere pagato in tre rate trimestrali di pari importo aventi scadenza il 30 settembre 2011, il 31 dicembre 2011 e il 31 marzo 2012, come convenuto fra le parti in una separata scrittura in pari data ove era indicato l’effettivo prezzo di euro 130.000 (doc 2); – che in tale scrittura era inserita altresì la seguente clausola: “In caso di mancato pagamento anche di una sola rata del prezzo pattuito, la cedente CIPOLLETTI avrà diritto a rientrare in possesso dell’intera partecipazione al capitale sociale della Fase Uno s.r.l. della parte inadempiente, con facoltà di incamerare quanto incassato fino ad allora a titolo di penale e liquidazione anticipata del danno”; L’attrice lamenta il mancato pagamento dell’intero residuo prezzo e chiede: – in via principale, una pronuncia dichiarativa dell’intervenuta risoluzione di diritto del contratto di cessione di quote sociali ai sensi e per gli effetti dell’art 1456 c.c.; – in subordine, una pronuncia costitutiva di risoluzione del medesimo contratto di compravendita per grave inadempimento imputabile a Giampietro Vincenzo CONGIUSTA, il quale non ha corrisposto, nei termini e con le modalità convenute nella scrittura del 7 luglio 2011, il residuo prezzo dovuto, – con la conseguente dichiarazione che la quota di partecipazione al capitale della società Fase Uno s.r.l., pari a nominali euro 6.760, è di esclusiva proprietà della signora Cipolletti; – in ogni caso, una pronuncia di condanna del convenuto CONGIUSTA alla restituzione della quota acquistata. Giampietro Vincenzo CONGIUSTA regolarmente citato, con notifica dell’atto introduttivo a mezzo posta (plico ritirato in data 6 marzo 2016), non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. All’esito della prima udienza la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, e rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti come sopra riportate. *** La domanda principale è fondata e va accolta. Giova preliminarmente richiamare il condivisibile principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “in tema di prova dell’adempimento di Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cbeea – Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d9993a832c03468781b Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407 Sentenza n. 10379/2017 pubbl. il 17/10/2017 RG n. 12551/2016 http://bit.ly/2iE3qbF CIPOLLETTI Cipolletti; Giampietro Vincenzo CONGIUSTA Giampietro Vincenzo CONGIUSTA, CONGIUSTA Giampietro Vincenzo CONGIUSTA r pagina 3 di 4 un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001, n. 13.533; così anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20 gennaio 2015). Nel caso di specie l’attrice ha assolto all’onere di allegazione e di prova su di essa gravante, avendo richiamato e prodotto in giudizio sia la scrittura privata autenticata del 7 luglio 2011 (doc. 1) con la quale è avvenuto il trasferimento della titolarità della quota della società Fase Uno s.r.l. a favore di Giampietro Vincenzo CONGIUSTA, sia la contestuale controdichiarazione con l’indicazione dell’effettivo prezzo (130.000 euro) e delle modalità di pagamento pattuito (doc.2). In questo secondo accordo risulta inserita la clausola risolutiva espressa il cui tenore è sopra riportato. L’attrice ha inoltre dimostrato di aver dato esecuzione al contratto avendo acconsentito alla iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese, come risulta dalla visura della società prodotta in giudizio (doc. 5). Ha fornito altresì prova di aver dato comunicazione dell’intenzione di avvalersi della citata clausola (cfr. comunicazione di cui al doc. 3, ricevuta dal CONGIUSTA in data 10 ottobre 2012). Giampietro Vincenzo CONGIUSTA non si è costituito in giudizio e dunque ha omesso di fornire prova dell’esatto adempimento necessaria per resistere alla domanda avversaria, che dunque va accolta nei termini che seguono. L’operatività della clausola risolutiva espressa determina la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.. Il contratto di cessione di quote sociali intercorso fra Giancarla CIPOLLETTI e Giampietro Vincenzo CONGIUSTA, sottoscritto in data 7 luglio 2011, deve dunque considerarsi risolto di diritto dal 10 ottobre 2012 (data di ricezione della comunicazione con la quale l’attrice ha inteso avvalersi della clausola risolutiva espressa) con tutti conseguenti effetti di legge. La presente pronuncia può dunque produrre esclusivamente effetti dichiarativi della caducazione del contratto che già è avvenuta per effetto della risoluzione di diritto, senza dunque che vi sia necessità di alcuna pronuncia di condanna alla restituzione di alcunché. Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cbeea – Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d9993a832c03468781b Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407 Sentenza n. 10379/2017 pubbl. il 17/10/2017 RG n. 12551/2016 http://bit.ly/2iE3qbF Giancarla CIPOLLETTI Giampietro Vincenzo CONGIUSTA, CONGIUSTA Giampietro Vincenzo CONGIUSTA Giampietro Vincenzo CONGIUSTA, pagina 4 di 4 Poiché gli effetti della risoluzione del contratto retroagiscono fra le parti ex art. 1458 c.c., può essere altresì dichiarato che la quota di partecipazione al capitale della società Fase Uno s.r.l., pari a nominali euro 6.760, è tornata di esclusiva proprietà della signora Cipolletti a far data dal 10 ottobre 2012. La presente sentenza costituisce titolo idoneo per l’iscrizione nel Registro delle imprese del nominativo dell’attrice quale titolare della quota di cui sopra. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base delle tabelle di cui al DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e del rapido iter processuale. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12551/2016 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l’avvenuta risoluzione del contratto di cessione di quote sociali sottoscritto fra le parti in data 7 luglio 2017; dichiara che Giancarla CIPOLLETTI è titolare di una quota pari a nominali euro 6.760,00 del capitale sociale di FASE UNO s.r.l.; condanna il convenuto contumace a rifondere a parte attrice le spese legali che si liquidano in euro 214,00 per esborsi, euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% sul secondo importo, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 settembre 2017 L’Estensore Maria Antonietta Ricci Il Presidente Vincenzo Perozziello Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cbeea – Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO

 

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